Contrasto alle dimissioni “in bianco”: Vediamo come funziona.
Il Decreto Legislativo n.151/2015 ha introdotto una nuova procedura semplice e tracciabile nei casi di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro (dimissioni e risoluzioni consensuali) con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori.
Oltre alle procedure finalizzate a fornire maggiore garanzie al lavoratore, viene introdotto un ulteriore sistema sanzionatorio creato ad hoc, in caso di abusi.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – dell’11 gennaio 2016, n. 7 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015 concernente le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.
Il Decreto è emanato a seguito delle novità introdotte dall’ art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che, nell’attuare quanto stabilito dalla Legge Delega n. 183/2014 (art. 1, comma 6, lettera g), sancisce e disciplina le nuove modalità di convalida delle dimissioni – o della risoluzione consensuale – alla quale tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati dovranno attenersi.
La procedura si attua in tre fasi:
Fase 1: il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
- richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all’Istituto;
- creare un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al
- portale “ClicLavoro”.
Fase 2: il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato può accedere tramite il portale lavoro.gov.it:
- al form on-line per la trasmissione della comunicazione;
- alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l’invio di una revoca;
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Fase 3: nell’ultima fase si procederà:
- nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si procederà alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
- alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
In riferimento a quanto contenuto nel decreto, il nuovo modulo sembra venga trasmesso ai datori esclusivamente a mezzo posta PEC (nel formato grafico – nella sezione 2 “Datore di Lavoro” non risulta presente un campo in cui indicare tale indirizzo di posta elettronica).
Ricordiamo che la procedura entrerà a pieno regime dal 12 marzo 2016.
La consultazione dei modelli telematici, in sola lettura, sarà permessa ai datori di lavoro e alle DTL competenti.
Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione dei dati da parte del datore di lavoro, questo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.